Massimo 9 ore di guida al giorno;
Massimo 10 ore di guida al giorno per due volte la settimana in giorni non consecutivi;
Massimo 56 ore di guida in una settimana;
Massimo 90 ore di guida nell’arco di sue settimane.
Almeno 11 ore consecutive e ininterrotte;
Oppure, un periodo di almeno 3 ore seguito da almeno 9 ore consecutive e ininterrotte (non più di due volte la settimana in giorni non consecutivi).
Massimo 12 ore dal momento di primo movimento dell’autobus al momento dello spegnimento;
Massimo 15 ore (due volte la settimana in giorni non consecutivi, rispettando un periodo di riposo di almeno 3 ore consecutive e ininterrotte);
Massimo 19 ore dal momento di primo movimento dell’autobus al momento dello spegnimento quando a bordo dell’autobus sono presenti due conducenti;
Massimo 21 ore (due volte la settimana in giorni non consecutivi, rispettando un periodo di riposo di almeno 3 ore consecutive e ininterrotte) quando a bordo dell’autobus sono presenti due conducenti.
Dopo 4 ore e 30 minuti di guida consecutiva, l’autista deve osservare almeno 45 minuti di riposo ininterrotto;
Nell’arco di 4 ore e 30 minuti di guida il riposo può anche essere suddiviso: un primo periodo di almeno 15 minuti e un secondo periodo di almeno 30 minuti.
Almeno 45 ore consecutive e ininterrotte;
Oppure, almeno 24 ore consecutive e ininterrotte (la differenza delle ore di mancato riposo vanno recuperate nell’arco delle successive tre settimane).
Possono essere portati a bordo solo ed esclusivamente i bagagli che per dimensioni possano essere alloggiati nelle cappelliere dell’autobus, questo per non intralciare un’eventuale evacuazione d’emergenza;
I bagagli che non rispondono alle suddette misure dovranno essere stivati nel baule dell’autobus.
In caso di accertamenti di mancato periodo di riposo durante il viaggio, o di superamento delle ore di guida consentite, al conducente non sarà più permesso di proseguire fino a che non avrà recuperato le ore di riposo. In caso di accertamento di violazione di queste norme, oltre al disagio causato, verranno applicate sanzioni amministrative al conducente e all’impresa.
Per ulteriori informazioni riguardo al Regolamento CE 561/06 sui Periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada, è possibile consultare il testo completo del regolamento sui siti ufficiali dell'Unione europea eur-lex.eu o europa.eu.
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